- stati di patologia acuta che necessitano di un intervento urgente
- visite e terapie mediche
- esami diagnostici
- sedute fisioterapiche
- sedute di psicoterapia
- visite e terapie ortodontiche
Esiste infatti un principio consolidato, secondo cui la tutela della salute prevale sull’obbligo di reperibilità domiciliare.
Una prestazione sanitaria per la quale il lavoratore si è assentato dal domicilio non necessariamente deve riguardare la stessa patologia per la quale è assente dal lavoro (ad esempio si può essere in malattia per una frattura di tibia appena operata e recarsi dal fisioterapista per una cervicalgia, o essere in malattia per un’influenza e recarsi dal dentista per un mal di denti acuto).
Ciò che può essere contestato non è la diversità della patologia, ma una prestazione palesemente non necessaria (ad esempio un trattamento di medicina estetica o una seduta dal fisioterapista con scopo solamente rilassante) oppure incompatibile (ad es. se un dipendente è in malattia per una febbre alta non è plausibile che esca di casa per un’igiene dentale, non verosimilmente urgente).
Il medico fiscale che in seguito a un controllo non ha trovato il lavoratore al suo domicilio redige e invia un verbale all’INPS che, dopo averlo valutato, contatta il lavoratore chiedendo una giustificazione documentata per l’assenza.
Se il lavoratore fornisce una valida documentazione, l’assenza viene archiviata come giustificata, e viene così evitata qualsiasi sanzione.
Nel caso della seduta da un professionista della salute, una dichiarazione scritta del professionista è sufficiente alla giustificazione (a differenza di una fattura, la cui data non necessariamente combacia con quella di una prestazione, e in cui soprattutto non viene menzionato l’orario). La dichiarazione deve contenere nome e cognome del paziente, data della prestazione, orario di inizio e fine della prestazione e firma del professionista. Il testo della dichiarazione sarà di questo tipo:
Io sottoscritto [...], fisioterapista, dichiaro che il sig. [...] è stato presente presso il mio ambulatorio per una seduta di fisioterapia il giorno [...] dalle ore [...] alle ore [...].
La prestazione aveva carattere terapeutico necessario.
[Luogo e data]
[Firma]
Pur non essendo obbligatorio, può essere opportuno che il dipendente avvisi in anticipo il datore di lavoro (ad es. via email) che non sarà al proprio domicilio per via di una prestazione sanitaria. L’avviso non sostituisce la documentazione giustificativa, che dovrà essere comunque fornita in caso di verbale da parte dell’INPS, ma potrebbe ridurre il rischio di incomprensioni.
